TRACCIABILITA’ SPESE DI TRASFERTA (comma 81 – 83)

La legge di Bilancio 2025 introduce l’obbligo di tracciabilità per le spese di viaggio, vitto, alloggio e trasporto, sostenute dai dipendenti e collaboratori in trasferta fuori dal Comune di lavoro. La norma, al fine di contrastare l’evasione e garantire maggior trasparenza nella gestione dei costi aziendali e della loro deducibilità ai fini delle imposte sui redditi da lavoro dipendente e autonomo, modifica il Tuir limitando la deducibilità delle spese per prestazioni di lavoro dipendente e delle spese di rappresentanza, ai soli pagamenti tracciabili (come bancomat, carte di credito o prepagate).

Le novità contenute nel decreto Ires-Irpef porterebbero – secondo il Sole 24 ore – alla “non imponibilità anche dei rimborsi chilometrici effettuati nelle trasferte comunali”. Per gli autoservizi pubblici non di linea (ossia il servizio di taxi e il servizio di noleggio con conducente effettuati con autovettura, natante o altri veicoli) i pagamenti devono essere tracciabili

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