Stralcio dei debiti fino a 5.000 euro

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Con la circolare n. 11/E, dell’Agenzia delle Entrate vengono forniti chiarimenti sui debiti che possono essere annullati, sui contribuenti che possono beneficiare della misura e sulle tempistiche.

In particolare, il 31 ottobre 2021 saranno stralciati in automatico tutti i debiti che, al 23 marzo 2021, hanno un importo residuo fino a 5mila euro, affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

I debiti di importo residuo «fino a 5.000 euro» sono calcolati tenendo conto del capitale, degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e delle sanzioni, mentre restano esclusi dal computo gli aggi di riscossione, gli interessi di mora e le eventuali spese di procedura. Il limite di 5.000 euro è determinato non con riferimento all’importo complessivo della cartella di pagamento, ma in relazione agli importi dei «singoli carichi» contenuti nella stessa.

Ricordiamo brevemente che la condizione prevista per l’annullamento dei debiti riferiti

  • persone fisiche è che, nel periodo d’imposta 2019, sia stato conseguito un reddito imponibile ai fini delle imposte fino a 30 mila euro mentre,
  • a soggetti diversi dalle persone fisiche, che nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, sia stato conseguito un reddito imponibile ai fini delle imposte fino a 30 mila euro

Nel portale Agenzia delle Entrate-Riscossione è possibile scoprire se nel piano di pagamento della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio” sono presenti debiti che potrebbero essere oggetto di “Stralcio” come previsto dal Decreto Sostegni (art. 4, commi da 4 a 9, DL n. 41/2021 convertito, con modificazioni, dalla L n. 69/2021).

Ecco come fare:

Sul sito dell’Ageniza delle Entrate-Riscossione, nella pagina dedicata alla definizione agevolata è disponibile questo pulsante che da accesso al servizio con cui è possibile verificare se nei documenti (cartelle/avvisi) inclusi nel piano di pagamento della “Rottamazione-ter” e/o del “Saldo e stralcio”, sono presenti carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1/1/2000 al 31/12/2010 rientranti tra quelli di importo residuo fino a 5 mila euro, calcolato alla data del 23/03/2021, per i quali la legge ha previsto l’annullamento (cfr. art. 4 commi da 4 a 9 del DL n. 41/2021).

Se dalla verifica del piano di pagamento dovesse emergere la presenza di carichi potenzialmente interessati dall’annullamento disposto dalla legge e se, nel periodo d’imposta 2019 sono stati rispettati i requisiti è possibile stampare in autonomia i moduli.

 Se il contribuente è in regola con il pagamento delle rate precedenti, è anche possibile utilizzare i moduli per il versamento delle rate ancora dovute, calcolate al netto delle somme relative ai suddetti carichi.

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