La possibilità di un contributo aggiuntivo se si calcola il calo al 31 marzo 2021
I soggetti esclusi dai bonus del decreto Sostegni-1 hanno percentuali più alte
Fondi perduto Sostegni-bis a modulazione variabile. È quanto emerge da una prima analisi delle regole contenute nel decreto varato giovedì scorso dal Consiglio dei ministri, che mira o sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza Covid-19.
I titolari di partita Iva sono perciò chiamati a valutare diverse opzioni disponibili.
1 Il primo blocco riguarda coloro che hanno presentato l’istanza e ottenuto il contributo disciplinato dal decreto Sostegni-1 (Dl 41/2021). Costoro devono solo attendere il riconoscimento del bonus che avverrà in automatico senza necessità di presentare ulteriori domande, nella stessa misura (100%, si vedano gli esempi in pagina) e con le stesse modalità scelte con la prima istanza (quindi accredito sul conto corrente o riconoscimento del credito d’imposta).
2 La seconda possibilità è riservata a coloro che hanno già fruito del fondo perduto disciplinato dal Dl Sostegni-1. Quello che differenzia questo bonus è la modalità con cui è determinato. Se nel computo del contributo Sostegni-1, infatti, il calo medio di fatturato è stato determinato assumendo il dato sull’anno solare 2020 da contrapporre al 2019, in questo sistema alternativo il contributo spetta se l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 è inferiore almeno del 30% rispetto allo speculare ammontare calcolato sul periodo 1° aprile 2019-31 marzo 2020. In pratica con questo metodo si mettono a confronto valori di andamento economici maggiormente riferibili, da un lato a quello che era il trend ordinario dell’attività (dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020) e dall’altro i risultati più specificatamente riferibili al periodo pandemico (dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021).
È probabile che, assumendo come riferimento questi parametri temporali, il risultato del calo possa aumentare e con esso, quindi, anche la misura del bonus. Ovviamente il riconoscimento del contributo nella misura alternativa non potrà essere automatico e quindi bisognerà presentare una specifica istanza e siccome nelle more della presentazione di questa istanza è assai probabile che l’agenzia delle Entrate avrà già riconosciuto e accreditato il contributo Sostegni-bis (primo blocco di cui sopra) determinato in via automatica, la liquidazione del contributo alternativo avverrà per la differenza a credito per l’istante.
3 Il terzo blocco riguarda coloro che non hanno beneficiato del bonus sostegni di cui al Dl 41/2021 per la mancanza del requisito di accesso inerente al calo minimo mensile di fatturato su base anno solare e ora assumendo i parametri per la verifica del calo minimo mensile sul nuovo periodo (1° aprile 2019-31 marzo 2020 contro 1° aprile 2020-31 marzo 2021), riscontrano, invece, la possibilità di accedere all’agevolazione (fermo restando, ovviamente, il rispetto degli altri presupposti di legge previsti).
Per costoro si apre una nuova possibilità che li può portare a fruire, in questa fase, di un bonus maggiorato. Il contributo, infatti, è determinato nelle seguenti misure (sempre applicate sul calo): 90% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 fino a 100mila euro; 70% con ricavi da 100mila a 400mila euro; 50% se i ricavi sono da 400mila a un milione; 40%con ricavi da uno a 5 milioni; 30% se i ricavi 2019 si collocano tra i 5 a i 10 milioni di euro.
4 Il quarto contributo, che possiamo considerare in qualche modo di “chiusura”, riguarda, per dimensioni, gli stessi soggetti che hanno diritto al bonus “sostegni 1 e bis” (ricavi 2019 inferiori a 10 milioni di euro). Per questo bonus, che stando al contenuto della norma non è alternativo agli altri, si abbandona il riferimento alle operazioni attive Iva e si assumono, invece, parametri relativi all’andamento del risultato economico dell’attività.
L’agevolazione, infatti, è previsto possa spettare a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 (la percentuale minima del peggioramento sarà individuata da un decreto ad hoc). La misura del contributo sarà determinata applicando alla differenza del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al netto dei vai bonus Covid eventualmente ottenuti.