Al via l’incentivo per l’assunzione di giovani under 36

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Con il messaggio n. 3389 pubblicato ieri, l’INPS fornisce le istruzioni operative per la fruizione dell’incentivo previsto dall’art. 1 commi 10-15 della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021), a seguito dell’autorizzazione della Commissione europea resa nota con la decisione C(2021) 6827 final del 16 settembre 2021, ma limitatamente alle assunzioni effettuate nel corso dell’anno 2021. Per le istruzioni riferite alle assunzioni dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 sarà necessario attendere l’esito del procedimento di autorizzazione da parte della Commissione europea, ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Si ricorda che l’art. 1 commi 10-15 della L. 178/2020 prevede che per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, nonché per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021-2022, l’esonero contributivo di cui all’art. 1 commi 100-105 e 107 della L. 205/2017 sia riconosciuto nella misura del 100% per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite di importo pari a 6.000 euro annui, ovverosia 500 euro mensili.

L’esonero riguarda in modo particolare i soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata ai sensi dei commi 10-15, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa. Il requisito anagrafico si intende soddisfatto qualora il lavoratore abbia un’età inferiore o uguale a trentacinque anni e 364 giorni.

Il suddetto esonero contributivo, ferme restando le condizioni ivi previste, viene poi riconosciuto per un periodo massimo di 48 mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti Regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Possono accedere all’agevolazione tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, compresi i datori del settore agricolo. Invece, la misura non si applica nei confronti della Pubblica Amministrazione e per le imprese del settore finanziario (che svolgono le attività indicate nella classificazione NACE alla sezione “K” – Financial and insurance activities).

Restano inoltre esclusi dal beneficio i rapporti di apprendistato, i contratti di lavoro domestico, l’assunzione con contratto di lavoro intermittente e l’assunzione di personale con qualifica dirigenziale.
Come evidenziato anche nella circ. n. 56 dello scorso 12 aprile 2021, attraverso cui l’Istituto previdenziale aveva fornito le prime indicazioni applicative della misura in esame, l’esonero introdotto dalla legge di bilancio 2021 non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi. Ad esempio, per il periodo di applicazione della misura in trattazione, non è possibile godere, per i medesimi lavoratori, della Decontribuzione sud ex art. 1 commi da 161 a 168 della medesima L. 178/2020.

L’incentivo in trattazione è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e successive modificazioni, recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione (art. 1 comma 14 della L. 178/2020).

Sotto il profilo operativo, i datori di lavoro interessati a beneficiare dell’agevolazione per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021, dovranno esporre, a partire dal flusso UniEmens di competenza del mese di settembre 2021, i lavoratori per i quali spetta l’esonero. A tal fine sono stati istituiti i codici causale:
– “GI36”, per assunzioni/trasformazioni ex art. 1 comma 10 della L. 178/2020;
– “GI48”, per le assunzioni/trasformazioni ex art. 1 comma 11 della L. 178/2020 (effettuate in una sede o unità produttiva ubicata in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna).

Valorizzazione dell’elemento “AnnoMeseRif” per i mesi pregressi

La valorizzazione dell’elemento “AnnoMeseRif”, relativi ai mesi pregressi (dal mese di gennaio 2021 e fino al mese precedente l’esposizione del corrente), può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2021.
Vengono infine dettate le istruzioni operative per la fruizione dell’esonero per le aziende agricole tenute alla denuncia attraverso il sistema PosAgri.

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