Plusvalenza 26% per la cessione di immobili ristrutturati con il superbonus 110%.
In linea generale per le persone fisiche non vi è tassazione sulla vendita dell’immobile quando sono trascorsi 5 anni dall’acquisto.
Tuttavia è stata introdotta una modifica all’art 67 TUIR dalla Legge di Bilancio 2024.
Quando un’immobile è stato oggetto di un intervento da superbonus 110, e non è la prima casa per chi vende, è previsto un monitoraggio di 10 anni, dalla fine lavori, all’interno della quale e necessario versare il 26% sulla plusvalenza oggetto di cessione.
Inoltre, per i primi 5 anni non rilevano ai fini del calcolo della plusvalenza i costi sostenuti per la ristrutturazione.
Nei successivi 5 anni il costo della ristrutturazione è riconosciuto al 50%.
Esempio se immobile è stato acquistato 200.000 euro e sono stati sostenuti costi per 100.000 (oggetto di detrazione fiscale o cessione) il costo con il quale confrontare il prezzo di vendita per determinare la plusvalenza per i primi 5 anni è solo 200.000 (costo di acquisto) mentre per i successivi 5 anni il costo con cui confrontare è 250.000 (200.000 costo acquisto + 50% dei costi ristrutturazione).
Per differenza si determina la plusvalenza che sarebbe 50.000 e su questa plusvalenza si paga l’imposta sostitutiva del 26% su 50.000.
News23 Gennaio 2024by gianfranco grande0