Anche nel 2023 è attivo il pacchetto “bonus energia imprese” contro il caro prezzi. Riconosciuti sotto forma di crediti d’imposta sulle spese energetiche sostenute nel corso dell’anno, i bonus energia imprese sono stati potenziati dalla Legge di Bilancio 2023.
L’Agenzia dell’Entrate, il 30 gennaio 2023 ha anche fornito le istruzioni, con i rispettivi codici tributo, per consentire anche ai cessionari del credito di beneficiare del tax credit in compensazione tramite modello F24. Il credito d’imposta valido fino al 31 marzo 2023, può essere fruito in compensazione fino al 30 settembre 2023.
In questa guida vi spieghiamo nel dettaglio come funzionano i bonus energia per le imprese nel 2023, come fare per ottenerli e quali sono i codici tributo da inserire nel modello F24.
BONUS ENEGIA IMPRESE NON ENERGIVORE
Per le imprese non energivore, invece, il credito d’imposta è del 35% (30% fino a dicembre 2022), sempre per la componente energetica acquistata e utilizzata fino al 31 marzo 2023. Anche questo può essere fruito in compensazione fino al 30 settembre 2023.
A CHI SPETTA
Ma chi si rivolge l’agevolazione? Il bonus energia elettrica imprese non energivore spetta alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica (imprese energivore). In questo modo la platea resta allargata (come era avvenuto già da ottobre 2022) anche alle piccole imprese. Il tax credit viene riconosciuto qualora il prezzo della spesa dichiarato, calcolato sulla base della media riferita al quarto trimestre 2022, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019. Come precisato dalla circolare n.13 del 13 maggio dell’Agenzia delle Entrate per il calcolo del costo medio per kWh della componente energia elettrica, si considerano:
- i costi sostenuti per l’energia elettrica (incluse le perdite di rete),
- il dispacciamento (inclusi i corrispettivi relativi alla copertura dei costi per il mercato della capacità o ai servizi di interrompibilità);
- la commercializzazione, ad esclusione di ogni altro onere accessorio, diretto e/o indiretto, indicato in fattura diverso dalla componente energetica.
Si tratta, sostanzialmente, come visto nei paragrafi precedenti, della macrocategoria abitualmente indicata in fattura complessivamente alla voce “spesa per la materia energia”.
MODALITÁ DI FRUIZIONE
Anche questo bonus va usato in compensazione entro il 30 settembre 2023 per il credito relativo ai costi sostenuti fino al 31 marzo 2023. Non concorre inoltre alla formazione del reddito d’impresa, né della base imponibile IRAP, né è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto. Le imprese interessate possono infine cedere il loro credito per intero a terzi secondo le direttive del Provvedimento AdE n. 24252 del 26 gennaio 2023. Per optare per la cessione del credito è possibile usare questo modello (Pdf 157 Kb) e seguire le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate (Pdf 241 Kb) .
3) BONUS GAS PER LE IMPRESE NON GASIVORE
Il credito d’imposta, invece, per le imprese non a forte consumo di gas naturale è pari al 45% della spesa, come stabilito dalla Legge di Bilancio 2023. Anch’esso vale fino al primo trimestre 2023 e può essere usato in compensazione fino al 30 settembre 2023.
A CHI SPETTA
Il tax credit in questione spetta alle imprese non a forte consumo di gas naturale. Viene erogato qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre 2022, dei prezzi di riferimento pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
MODALITÁ DI FRUIZIONE
Anche questo credito è utilizzabile in compensazione entro il 30 settembre 2023 o ceduto per intero a terzi secondo le direttive del Provvedimento AdE n. 24252 del 26 gennaio 2023. Chi vuole optare per la cessione del credito, può usare questo modello (Pdf 488 Kb) seguendo le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate (Pdf 241 Kb).
Inoltre, il credito non concorre alla formazione del reddito d’impresa, né della base imponibile IRAP. Può essere cumulato con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.