-Bollette, prorogato lo stop alle modifiche unilaterali
Fino alla fine di aprile viene sospesa l’efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo. Sono considerati, altresì, inefficaci i preavvisi comunicati prima del 10 agosto 2022, salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate.
-Cessione dei pellet con Iva agevolata al 10%
Si assoggetta ad aliquota Iva ridotta al 10% la cessione dei pellet, in luogo dell’aliquota ordinaria al 22 per cento.
-Elettricità per utenze domestiche e non
Azzeramento per i primi tre mesi del 2023 degli oneri generali di sistema elettrico per utenze domestiche e non con potenza disponibile fino a 16,5 kilowatt.
-Oneri generali di sistema per il gas
Ridimensionamento degli oneri generali di sistema gas per gli scaglioni di consumo fino a 5mila metri cubi annui: vale per il primo trimestre dell’anno.
-Bonus sociale per l’elettricità e il gas
Potenziamento del bonus sociale per le famiglie in condizioni di disagio economico e fisico e innalzamento soglia Isee da 12mila a 15mila euro.
-Bonus mobili a 8mila euro per le spese del 2023
Dal 1° gennaio il limite di spesa massima su cui calcolare la detrazione del 50% per mobili e grandi elettrodomestici passa da 10mila a 8mila euro (senza questo intervento, sarebbe scesa a 5mila euro). Confermata la riduzione a 5mila euro nel 2024.
-Superbonus al 110% o al 90% per condomini e villette
Cambiano ancora le travagliate regole sul superbonus. Dal 1° gennaio l’agevolazione scende al 90% per gli interventi su condomìni, edifici da due a quattro unità e abitazioni singole (in quest’ultimo caso, solo se la casa è abitazione principale di proprietà e se il reddito di riferimento calcolato con il “quoziente familiare” non è superiore a 15mila euro).
Mantiene però il 110% anche nel 2023 chi in condominio ha presentato la Cilas entro il 25 novembre (con delibera assembleare entro il 24 novembre) o entro il 31 dicembre (ma solo se ha deliberato in assemblea entro il 18 novembre).
Per le villette, 110% fino al 31 marzo 2023 per chi ha effettuato il 30% dei lavori al 30 settembre 2022.
-Cessioni dei crediti d’imposta: possibile una cessione in più
Per tutti i bonus casa viene introdotta la possibilità di fare una cessione in più a soggetti “vigilati” (banche, assicurazioni, eccetera), portando il totale delle cessioni a cinque. Per i soli crediti da superbonus “incagliati”, le imprese potranno chiedere prestiti garantiti da Sace per far fronte alla crisi di liquidità. Andrà attuata nel 2023 anche la possibilità – prevista dal Dl Aiuti quater – di compensare in 10 rate annuali (anziché 4 o 5) i crediti derivanti dal superbonus la cui cessione è stata comunicata alle Entrate entro il 31 ottobre scorso.
-Detrazione dell’Iva dall’Irpef per le case in classe A e B
Torna la possibilità di detrarre dall’Irpef il 50% dell’Iva versata per l’acquisto da imprese di costruzione, entro il 31 dicembre 2023, di case in classe energetica A o B. La detrazione è in dieci anni. Rispetto alla versione precedente, spetta anche per gli acquisti da Oicr.
-Rinviata la dichiarazione Imu al 30 giugno 2023
Passa dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023 il termine per la presentazione della dichiarazione Imu relativa all’anno d’imposta 2021 da parte degli enti non commerciali (pubblici o privati).
-Esenti da Imu gli immobili occupati abusivamente
Non sono tenuti a pagare l’Imu i proprietari di immobili occupati abusivamente che abbiano presentato regolare denuncia.
-Confermate le agevolazioni per le case agli under 36
Prorogate fino al 31 dicembre 2023 le agevolazioni sulle imposte indirette per l’acquisto della prima casa da parte di giovani under 36 con Isee non superiore a 40mila euro. Prorogata invece solo fino al 31 marzo 2023 la disciplina emergenziale del Fondo di garanzia per la prima casa che consente di ottenere la copertura dell’80% (anziché del 50% “ordinario”).
-Estese le deroghe per sospendere le rate dei mutui
Confermate fino a fine anno le deroghe alla disciplina ordinaria per l’accesso al Fondo di solidarietà per la sospensione dei mutui relativi all’acquisto della prima casa (fondo Gasparrini), originariamente introdotte a marzo 2020. Di conseguenza nel 2023, ancora senza vincoli Isee, potranno accedere anche i lavoratori autonomi, liberi professionisti, imprenditori individuali, coltivatori diretti, artigiani e piccoli commercianti che hanno registrato una riduzione del fatturato superiore al 33% su base trimestrale; i titolari di mutui per un importo massimo di 400mila euro; le cooperative edilizie a proprietà indivisa; i titolari di mutui che fruiscono del Fondo di garanzia per i mutui prima casa.
-Possibile chiedere il cambio da tasso variabile a tasso fisso
Torna per tutto il 2023 la disciplina (già prevista dal Dl 70/2011) che permette di rinegoziare i mutui per l’acquisto o la ristrutturazione di abitazioni stipulati a tasso variabile per tutta la durata del contratto, passando al tasso fisso.
-Lavori anti-barriere architettoniche più semplici
Debutta la possibilità di approvare in condominio i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche con maggioranza semplice (metà più uno degli intervenuti e 1/3 valore). Prorogata al 31 dicembre 2025 la detrazione del 75% su questi lavori.
-Lavori agevolati oltre i 516mila euro solo con attestazione Soa
Tutti i lavori legati ai bonus edilizi superbonus, sisma bonus e fotovoltaico di importo superiore a 516mila euro devono essere eseguiti da imprese con attestazione Soa (fino al 30 giugno è sufficiente un contratto per l’ottenimento della attestazione, di solito richiesta solo in ambito pubblico; dal 1° luglio occorre l’attestazione vera e propria).
-Affitti brevi, obblighi di trasparenza sul web
Entra in vigore il regime di cooperazione amministrativa nel settore fiscale e di scambio automatico di informazioni tra Stati e gestori di piattaforme digitali. Anche i gestori delle piattaforme (come Airbnb o Booking) avranno l’obbligo di identificare chi vende o affitta tramite il portale web: i dati dei locatori dovranno essere comunicati trimestralmente all’agenzia delle Entrate, insieme ai corrispettivi percepiti e al numero di operazioni effettuate.
-Tassazione delle criptovalute (Bitcoin ecc…)
Tassazione (26%) delle operazioni su cripto-attività per le plusvalenze superiori a 2.000 euro nel periodo d’imposta. Possibilità di detenere le criptoattività per il tramite di intermediari residenti in Italia optando per i regimi del risparmio amministrato o gestito
-Regime forfettario applicabile fino a 85mila euro di ricavi
Aumenta da 65mila a 85mila euro il limite di ricavi o compensi, che costituisce uno dei requisiti di accesso e permanenza nel regime forfettario per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni. Chi resta entro gli 85mila euro nel 2022 ha il forfait già nel 2023.
Chi supera la soglia dei 100.000 di fatturato viene escluso dal regime dall’anno in corso, chi invece supera la soglia degli 85.000 ma resta dentro i 100.000 di fatturato abbandona il regime dall’anno successivo.
-Flat tax del 15% sugli incrementi di reddito
I contribuenti persone fisiche diversi da quelli che si avvalgono del regime forfettario – esclusi i dipendenti – potranno applicare un’imposta del 15% alla differenza tra il reddito del 2023 e quello più elevato dichiarato dal 2020 al 2022, decurtata del 5% di quest’ultimo importo, fino a un limite di 40.000 euro. La flat tax sostituisce Irpef e addizionali.
-Ravvedimento speciale con sanzioni a 1/18 In deroga al ravvedimento operoso “standard”,
pagando le sanzioni pari a 1/18 del minimo edittale si potranno definire anche le violazioni tributarie relative alle dichiarazioni riguardanti i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2021 e pregressi (tranne che nei casi di dichiarazione omessa). La regolarizzazione potrà avvenire dilazionando gli importi fino a 8 rate trimestrali. Sulle rate successive alla prima (fissata al 31 marzo 2023) sono dovuti gli interessi del 2 percento.
-Rivalutazione di quote e terreni con aliquota al 16%
Al 16% l’imposta sostitutiva per rideterminare il costo fiscale delle partecipazioni (quest’anno anche quelle quotate) e dei terreni posseduti dai soggetti non imprenditori, posseduti al 1° gennaio 2023. Le sostitutive possono essere rateizzate fino a tre rate annuali di pari importo, a partire dal 15 novembre 2023; sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo.
-Regime semplificato possibile fino a 800mila euro
Aumentate le soglie di ricavi da non superare nell’anno per fruire della contabilità semplificata: passano da 400mila a 500mila euro per le imprese che esercitano la prestazione di servizi; e da 700mila a 800mila euro per le imprese con altre attività.
-Versamento del bollo sulle fatture elettroniche
Per le fatture emesse dal 2023 il pagamento del bollo può essere effettuato senza interessi e sanzioni per il primo trimestre nei termini di versamento del secondo, se l’ammontare da versare per il primo è inferiore a 5mila euro. Per il primo e secondo trimestre, nei termini per il versamento del terzo, se l’ammontare da versare per i primi due è totalmente inferiore a 5mila euro.
-Assegnazione agevolata dei beni ai soci
Possibilità di estromettere beni dal reddito d’impresa, in modo agevolato, con assegnazione o cessione ai soci. Si possono assegnare beni immobili e mobili iscritti in pubblici registri, non usati come beni strumentali, a fronte di un’imposta sostitutiva dell’8% (o 10,5% nelle ipotesi di società di comodo), determinata sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati e il loro costo fiscalmente riconosciuto. Le riserve in sospensione di imposta eventualmente annullate per effetto dell’assegnazione saranno soggette a una sostitutiva del 13%.
-Stralcio automatico dei ruoli fino a 1.000 euro
Annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro (comprensivi di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolate relative ai debiti affidati all’agente della riscossione.
-Rottamazione Quater
È prevista la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022, stabilendo l’abbattimento delle somme dovute a titolo di sanzioni e interessi, nonché degli interessi di mora, delle sanzioni civili e delle somme aggiuntive.
Innovando rispetto alla disciplina precedente, con l’adesione alla definizione agevolata prevista dalle norme in esame è abbattuto l’aggio in favore dell’agente della riscossione.
La nuova rottamazione quater richiede quindi il versamento delle sole somme:
– dovute a titolo di capitale;
– maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
Si può effettuare il pagamento in unica soluzione o anche a rate, con un tasso di interesse al 2 per cento. Con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute si estinguono le procedure esecutive già avviate.