Viene portata a 120.000 euro (in luogo di 60.000 euro) la soglia per ottenere la rateizzazione con modalità semplificata, per ogni singola cartella, del pagamento delle somme iscritte a ruolo. Sopra questa soglia il contribuente, come noto, deve documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.
In forza delle nuove disposizioni, chi non paga otto rate (in luogo di cinque) anche non consecutive, decade dal beneficio; il carico può tuttavia essere nuovamente rateizzato.
Si precisa inoltre che la decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi non preclude al debitore la possibilità di ottenere la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.