Con il provvedimento protocollo n. 238235/2021 del 17.09.2021 l’Agenzia delle entrate ha definito contenuto, modalità e termini di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta derivante dalla c.d. super-Ace, introdotto dall’articolo 19 del Decreto Sostegni bis.
Si ricorda che l’obiettivo perseguito dalla norma istitutiva dell’Ace (articolo 1 D.L. 201/2011), tenendo conto delle esigenze di rafforzamento dell’apparato produttivo del sistema Paese, è quello di incentivare le imprese che si finanziano con capitale proprio mediante una riduzione della imposizione sui redditi. In estrema sintesi, l’agevolazione consiste nell’ammettere in deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio.
L’articolo 19 D.L. 73/2021, convertito con modificazioni dalla L. 106/2021 (decreto Sostegni bis) ha introdotto, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, la possibilità di fruire della deduzione del rendimento nozionale di cui all’articolo 1 D.L. 201/2011 (c.d. Ace), valutato mediante applicazione di un’aliquota del 15%, corrispondente agli incrementi di capitale proprio.
In altri termini la norma prevede che, alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto all’esercizio precedente, si applichi il coefficiente di remunerazione del 15%, in luogo dell’ordinario 1,3%. L’agevolazione trova applicazione per gli incrementi patrimoniali effettuati nel corso dell’esercizio 2021, nel limite massimo di 5 milioni di euro. La percentuale preesistente (1,3%) continua ad applicarsi alla base di calcolo pregressa (incrementi fino al 31 dicembre 2020) o corrente, se eccedente la soglia dei 5 milioni.
Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 la super-Ace, determinata mediante applicazione dell’aliquota del 15% agli incrementi di capitale proprio, può essere fruita tramite:
- riduzione dell’imponibile nella dichiarazione dei redditi 2022 oppure, in alternativa,
- tramite trasformazione in credito d’imposta, calcolato applicando al rendimento nozionale le aliquote Ires o Irpef, in vigore nel 2020.
In quest’ultimo caso occorre trasmettere, in via telematica, il modello di “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta Ace”.
La comunicazione potrà essere effettuata dal 20 novembre 2021 fino alla scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 (30 novembre 2022).