Il decreto, firmato dal Ministro Franco, è stato definito dopo aver raccolto i dati delle dichiarazioni
È stato firmato, dal Ministro dell’Economia e delle finanze Franco, dopo l’autorizzazione della Commissione europea alla misura, il decreto attuativo relativo al contributo a fondo perduto “perequativo” di cui all’art. 1 del DL commi 16 – 27 del DL 73/2021 (c.d. “Sostegni-bis”), con il quale viene definita la percentuale relativa al peggioramento del risultato economico d’esercizio ai fini dell’accesso all’agevolazione nonché le percentuali relative alla determinazione del contributo.
Il decreto è stato definito dopo aver raccolto i dati delle dichiarazioni dei redditi che i soggetti interessati dovevano presentare entro lo scorso 30 settembre (si veda “Invariata la scadenza dei modelli REDDITI per il contributo «perequativo»” del del 30 settembre 2021).
Il contributo a fondo perduto con finalità perequative, si ricorda, spetta ai soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione (o producono reddito agrario), titolari di partita IVA attiva, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, a condizione che:
– i ricavi/compensi 2019 (soggetti “solari”) non siano superiori a 10 milioni di euro;
– vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello del periodo in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore a una percentuale definita con apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze.
Il decreto, in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, prevede che per accedere al contributo, il peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 deve essere almeno pari al 30% rispetto al risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.
Il decreto definisce inoltre le modalità di determinazione del contributo “perequativo”, fermo restando il limite massimo di 150.000 euro.
Ai fini della determinazione dell’ammontare del contributo riconosciuto ad alcun avente diritto e nei limiti di spesa previsti, la base di calcolo è data dalla differenza tra il risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, diminuita dell’importo dei contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate secondo le specifiche disposizioni citate: art. 25 del DL 34/2020; art. 59 e 60 del DL 104/2020, artt. 1, 1-bis e 1-ter del DL 137/2020; art. 2 del DL 172/2020; art. 1 del DL 41/2021; art. 1 commi 1-3 del DL 73/2021.
A tale ammontare si applicano quindi le seguenti percentuali:
– 30%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 100.000 euro;
– 20%, con ricavi/compensi superiori a 100.000 e fino a 400.000 euro;
– 15%, con ricavi/compensi superiori a 400.000 e fino a 1 milione di euro;
– 10%, con ricavi/compensi superiori a 1 milione e fino a 5 milioni di euro;
– 5%, con ricavi/compensi superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni.
Il decreto precisa che non spetta alcun contributo se l’ammontare complessivo dei contributi già riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate è uguale o maggiore alla differenza tra il risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.
Necessario il modello REDDITI 2021 entro il 30 settembre
Quanto agli adempimenti dichiarativi, il decreto dispone che per ottenere il contributo a fondo perduto in esame, i soggetti interessati devono aver presentato entro il 30 settembre 2021 la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020.
Il contributo non spetta nel caso in cui la dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 sia presentata successivamente al suddetto termine o nel caso in cui la dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 non sia stata validamente presentata.
Il decreto dispone inoltre che, ai fini del rispetto dello stanziamento delle risorse previsto, le eventuali dichiarazioni dei redditi integrative o correttive presentate oltre il termine del 30 settembre 2021, relativamente ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020, non rilevano ai fini della determinazione del contributo qualora dai dati in essere indicati derivi un importo del contributo maggiore rispetto a quello risultante dalle dichiarazioni trasmesse entro il 30 settembre 2021.
Tale contributo, si ricorda, sarà riconosciuto previa presentazione di istanza telematica all’Agenzia delle Entrate, il cui contenuto e termini di presentazione dovranno essere definiti con un successivo provvedimento.