La sospensione delle attività sportive determinata dalle disposizioni emergenziali si qualifica come sopravvenuta impossibilità della prestazione in relazione ai contratti di abbonamento per l’accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi.
Pertanto, i soggetti che offrono servizi sportivi possono riconoscere agli utenti:
– il rimborso del prezzo,
– lo svolgimento delle attività con modalità a distanza quando realizzabili,
– un voucher di valore pari al credito vantato utilizzabile entro sei mesi dalla fine dello stato di emergenza nazionale.